CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
A partire dall’anno 2020 la TASI è stata abolita (il 2019 è l’ultimo anno per cui tale tributo risultava dovuto).
La TASI era dovuta da chiunque avesse posseduto o detenuto a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili fino alla fine dell’anno 2019. L’obbligazione tributaria decorreva dal giorno di inizio del possesso e cessava alla data in cui veniva meno il presupposto impositivo.
Dall’anno 2016 la TASI non era dovuta sull’abitazione principale (fabbricato ad uso abitativo nel quale il proprietario aveva la residenza anagrafica) e le relative pertinenze.
Se il proprietario e l’utilizzatore dell’immobile non coincidevano, il tributo era dovuto nella misura del 70% dal proprietario e nella misura del 30% da parte dell’utilizzatore.
Dall’anno 2016 erano stati esentati dalla TASI gli utilizzatori degli immobili ad uso abitativo, limitatamente al periodo in cui vi avessero fissato la residenza anagrafica del proprio nucelo famigliare.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI era dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nella sezione “Allegati” riportata in fondo a questa pagina sono disponibili le deliberazioni di fissazione delle aliquote annuali e la modulista.
CHI :
UFFICIO TRIBUTI
Municipio, Piazza Libertà, 24
Simonetta Bovolenta
Geom. Francesco Bianchi
RESPONSABILE :
Geom. Francesco Bianchi