Dichiarazione sostitutiva sorvegliabilità dei locali di pubblico esercizio (D.M. 564/92)

I locali di pubblico esercizio devono essere ai sensi della L. 287/91 e D.M. 564/92 sorvegliabili ed ispezionabili da parte della forza pubblica.

All’interno del D.M. 564/92 sono contenuti i criteri di sorvegliabilità (esterna ed interna) dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per rispondere ai requisiti di sorvegliabiltà esterna, i locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d’accesso o d’uscita; inoltre, le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private.

In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d’accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall’autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere l’apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d’accesso o d’uscita.

In termini di sorvegliabilità interna il decreto prevede che le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso. Nell’eventualità in cui sussistano eventuali locali interni non aperti al pubblico,  devono essere indicati al momento della richiesta dell’autorizzazione e non può essere impedito l’accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio e le vie d’uscita del medesimo.

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