Ai sensi dell’art 71 co. 6 del D. Lgs. 59/2010 , se si vuole svolgere l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
In caso di società, associazioni e organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante oppure da persona preposta all’attività commerciale.
In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare oppure da persona preposta all’attività commerciale.
La persona preposta è colei che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare di un’attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.
Il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.