CHI :
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E TRASPORTI
Ufficio Tecnico, Via dei Mille, 35
QUANTO :
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Lombardia, in applicazione dell´art. 19 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). Il PTR, approvato con d.c.r. n. VIII/951 del 19/01/2010 ed entrato in vigore il 17/02/2010, recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico diviene così sezione specifica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). La Parte IV (artt. 35-40) della normativa del Piano Paesaggistico riguarda l´’Esame paesistico dei progetti’ e in particolare l´art. 35 prescrive che in tutto il territorio regionale i progetti, che incidono sull´esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall´esame di impatto paesistico. Con d.g.r. n. 7/11045 del 8/11/02 sono state approvate le ‘Linee guida per l´esame paesistico dei progetti’ previste dall´art. 30 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. approvato con d.c.r. n. 42749 del 6/03/2001. Alla luce di quanto sopra esposto, in tutto il territorio regionale e per tutti gli interventi che incidono sull´aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, i progettisti devono provvedere, prima della presentazione di istanze o denunce, agli adempimenti previsti dalle ‘Linee guida per l´esame paesistico dei progetti’ con la valutazione dell´impatto paesistico, nonché ove previsto, con la predisposizione di una relazione paesistica. Devono essere quindi ritenute improcedibili, le istanze o le denunce, prive della valutazione dell´impatto paesistico dei progetti. INTERVENTI SOGGETTI AD ESAME DI IMPATTO PAESISTICO (art. 35, commi 1 e 2 della normativa del Piano Paesaggistico): tutti gli interventi che incidono sull´esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, compresi gli interventi di trasformazione dell´assetto vegetazionale su parchi, giardini e viali definiti di interesse storico e/o ambientale dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province e dei Parchi, o dagli strumenti urbanistici comunali. INTERVENTI NON SOGGETTI AD ESAME DI IMPATTO PAESISTICO (art. 35, commi 2 e 5 della normativa del Piano Paesaggistico): gli interventi soggetti all´autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell´art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto tale provvedimento sostituisce l´esame di impatto paesistico; le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole e che non comportino la realizzazione di strutture fisse o semi-permanenti. Normativa di riferimento •Parte IV ‘Esame Paesistico dei Progetti’ (artt. 35-40) della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale del P.T.R. approvato con D.C.R. 19.01.2010, n. VIII/951 ed entrato in vigore il 17/02/2010 •D.G.R. 06.08.2008 n. VIII/7977 ‘Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l´esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6 del D.Lgs. n. 42/2004)’ •D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045 ‘Approvazione Linee guida per l´esame paesistico dei progetti – prevista dall´art. 30 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 6.03.2001, n. 43749’ •L.R. 12/2005 e s.m.i. •Elaborati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente e nello specifico le seguenti tavole grafiche del Documento di Piano:Relazione cap. 9, DP.1-07 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi (1:10.000) Prerequisiti Cosa occorre Scaricare, compilare in tutte le sue parti la “Relazione Esame Impatto Paesistico” e consegnarla (eventualmente contestualmente alla presentazione della relativa pratica) all´Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia Privata -, corredato della documentazione obbligatoria indicata.
RESPONSABILE :
Arch. Riccardo Gavardi