Nuove norme per impianti termici alimentati a biomassa

Con la Delibera di Giunta n. 5360 dell’11 ottobre 2021 Regione Lombardia ha approvato le disposizioni che disciplinano il riscaldamento a biomassa legnosa e forniscono maggiori dettagli rispetto a quanto deliberato dall’Accordo di Bacino Padano adottato con la DGR n. 7095/2017 sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna.

Le suddette disposizioni favoriscono il rinnovo degli impianti installati, adeguandoli all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni. La biomassa costituisce, infatti, una risorsa energetica rinnovabile importante per la riduzione dei gas serra e per l’economia montana legata alla produzione di legname ma, allo stesso tempo, produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria con emissioni in atmosfera di particolato sottile (PM 10 e PM 2,5). Per questo motivo è di fondamentale importanza incentivare l’utilizzo di impianti dotati di una tecnologia avanzata. Gli apparecchi più moderni producono, a parità di legna consumata, meno polveri fini, monossido di carbonio e composti organici volatili; la loro “convenienza” non è solo ambientale ma anche economica in quanto consumano meno legna per soddisfare lo stesso fabbisogno energetico.

Queste considerazioni, se da una parte inducono a confermare il ruolo della biomassa nella lotta ai cambiamenti climatici, dall’altra impongono sia l’adozione di requisiti specifici per il suo uso energetico (l’utilizzo si un apparecchio idoneo e installato correttamente) sia la divulgazione di buone pratiche che consentano di minimizzare le emissioni (l’utilizzo di biomassa di qualità, una regolare manutenzione e pulizia dell’impianto).

Anche l’evoluzione del contesto normativo (D.M. 186/2017, D. Lgs. 48/2020, D. Lgs. 73/2020) e delle misure di incentivazione per la rottamazione degli impianti obsoleti nonché gli sviluppi degli studi sulle emissioni inquinanti, resi possibili dall’eccezionale lockdown seguito all’emergenza Covid 19, rendono necessario l’aggiornamento della disciplina per gli impianti a biomassa legnosa.

Regione Lombardia già da qualche anno si sta muovendo in questa direzione, dapprima con la DGR n. 7095 del 18.9.2017, includendo alcune disposizioni anche in merito agli impianti termici civili alimentati da biomasse legnose e recentemente, appunto, con la Delibera recante “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa” (n.5360/2021).

Le Disposizioni entreranno in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022–2023. Di seguito alcune novità significative:

  • vengono assoggettati al controllo dell’efficienza energetica, alla registrazione nel CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici) e alla manutenzione periodica anche gli impianti che prima non rientravano nella disciplina regionale;
  • viene consentito di mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati prima del 18 settembre 2017 (data approvazione della delibera Accordo di Bacino Padano), nel rispetto delle disposizioni approvate con DGR n. 1118 del 2013, al fine di non obbligare i proprietari a sostenere la spesa per un nuovo generatore senza aver ancora ammortizzato i costi del precedente; fino alla stessa data, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione;
  • viene sancito l’obbligo di usare solo pellet di qualità certificata A1, secondo la norma UNI EN ISO 17225-2 o cippato certificato, secondo la norma UNI EN ISO 17225-4;
  • viene previsto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla pulizia della canna fumaria; ciò consentirà di incrementare il numero degli impianti a biomassa accatastati (oggi poco più del 10% degli impianti stimati dall’ISTAT) e, conseguentemente, di monitorare in modo più attendibile l’evoluzione del parco impiantistico, la frequenza delle manutenzioni e l’impatto sulla qualità dell’aria;
  • viene indicato un termine definitivo (31 luglio 2023) per l’accatastamento di tutti gli impianti esistenti.

Ambito di applicazione

Le nuove Disposizioni si applicano a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e quelli ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termo-cucine e cucine economiche).
Sono esclusi gli impianti:

  1. con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell’ambito di applicazione delle Disposizioni qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza sommata dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
  2. utilizzati per:
    • alimentare reti di teleriscaldamento;
    • alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
    • manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc. Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, indicata al punto 19 delle Disposizioni

Requisiti degli impianti termici

Sono confermate le disposizioni della DGR n. 7095 del 18/O9/2017, Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino padano 2017, e del successivo aggiornamento (DGR n. 449 del 02/08/2018) di seguito indicate:

a) divieto di installare, su tutto il territorio regionale:

  • generatori inferiori a 3 Stelle dal 01/10/2018
  • generatori inferiori a 4 Stelle dal 01/1/2020

b) I generatori a biomassa installati prima del 01/01/2020 possono essere mantenuti in esercizio, se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle.

Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti e non rientrano nei casi di esclusione o in quelli di deroga, devono essere disattivati.

Non sono soggetti all’obbligo di disattivazione:

  • i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW, utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi;
  • gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela (DLGS n. 42 del 2014).

 

Requisiti e scadenze per l’installazione di nuovi impianti

Dal 15/10/2024, l’installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai seguenti requisiti:

  1. nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3;
  2. nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT (Carbonio Organico Totale) non superiori a 35 mg/Nm3. Per l’installazione di nuovi impianti con potenze al focolare superiori a 35 kW, tali requisiti si applicano dal 15/10/2022.

Dal 15/10/2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

  1. per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3;
  2. per potenze al focolare superiori a 15 kW: certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785; classificazione 5 stelle con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm3 e di COT non superiori a 2 mg/Nm3; alimentazione automatica; installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico.